AssoAmbiente

News

140/2018/PE

Il MATTM con decreto 28 marzo 2018, n. 69 (GU n. 139 del 18 giugno 2018) ha adottato il “Regolamento recante disciplina per Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Le disposizioni del regolamento si applicano al conglomerato bituminoso definito quale il “rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente: 1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso; 2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso”, non si applicano invece al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-bis del D.Lgs 152/06 e smi.

Il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto (EoW) ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:

  1. è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’Allegato 1 del regolamento in oggetto;
  2. risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
  3. risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1del regolamento in oggetto che prevedono verifiche sui rifiuti in ingresso e verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso

Il rispetto dei criteri sopra richiamati è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all’Allegato 2 del regolamento in oggetto e inviata all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con una delle modalità di cui all’art. 65 del D.Lgs 82/2005.

Sempre in materia di EoW, ed in particolare in relazione alle conseguenze che si stanno registrando a livello nazionale a seguito della Sentenza della IV Sezione del Consiglio Di Stato n. 1229/2018 (v. circolari associative n. 046 e n. 092 del 2018), segnaliamo che l’Associazione ha evidenziato anche ai nuovi interlocutori politico-istituzionali il contesto di paralisi generale, a livello nazionale, delle attività di recupero anche di processi di EoW auspicando un rapido chiarimento finalizzato ad assicurare la regolarità operativa degli impianti interessati.

Nel rimandare al regolamento in oggetto, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 22.06.2018
Documenti allegati

Recenti

02 Luglio 2024
Sentenza Corte di Giustizia Europea su incenerimento e sistema ETS
La Corte di Giustizia UE si è pronunciata sull'interpretazione della direttiva 2003/87/CE (cd. Direttiva Emission Trading).
Leggi di +
02 Luglio 2024
FEAD NEWSLETTER N° 178 - 01 JULY 2024
Newsletter FEAD luglio 2024
Leggi di +
02 Luglio 2024
Delibera n. 2/24 su modifica termini validità accettazione dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per le variazioni dotazione dei veicoli
Il Comitato dell’Albo, con Deliberazione n. 2/24 ha stabilito, in via eccezionale, nuovi termini temporali, fino a 180 giorni......
Leggi di +
27 Giugno 2024
MTR-2 ARERA – Il Tar Lombardia sul riconoscimento automatico dell’inflazione per il comparto rifiuti
Con la sentenza n. 1985/2024 pubblicata il 25 giugno 2024 il Tar Lombardia hanno annullato la deliberazione ARERA n.389/2023 e la Determina n. 1/2023 nella parte in cui ARERA non prevede un sistema di conguaglio automatico dell’inflazione.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL